PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «8-bis. Quando l'autorizzazione ha ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, la somma dovuta è ridotta a un quinto di quella determinata ai sensi del comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi sono ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 234 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma.
      5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, anche in deroga alle distanze minime previste dall'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso e a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dall'articolo 45, comma 5, del medesimo regolamento. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del presente codice».